Art. 9.
(Esercizio dell'attività).

      1. Le prestazioni rese dalla società tra professionisti devono essere svolte dai soci, secondo le competenze stabilite negli ordinamenti professionali di appartenenza.

 

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      2. I soci di cui al comma 1 possono, altresì, avvalersi, ove ciò sia consentito dall'incarico e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione, di ausiliari e di collaboratori della società, prestatori di lavoro subordinato, ai quali si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2238 del codice civile, o di lavoratori autonomi legati alla società da rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, come definito dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Nello svolgimento degli incarichi professionali i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla società.